Garante Privacy. Pubblicate le Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico e di Dossier sanitario
(Articolo del Dott. Luigi Risolo)
L’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato le “Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico e di dossier sanitario” del 5 Marzo 2009 ( Pubblicate in Gazzetta Ufficiale al n. 71 del 26 Marzo 2009 ) avente ad oggetto 10 punti essenziali, di seguito riassunti.
1) La delineazione dei profili generali relativi alla sanità elettronica.
2) L’ambito di applicazione delle linee guida.
3) Il diritto alla costituzione di un fascicolo sanitario elettronico o di un dossier sanitario.
4) I soggetti che trattano i dati.
5) I dati che possono essere trattati e l’accesso al fascicolo sanitario elettronico e al dossier sanitario.
6) L’informativa.
7) Le misure di sicurezza.
8) La notificazione al garante.
9) La diffusione e trasferimento all'estero dei dati.
10) I diritto dell’interessato.
L’Autorità del Garante ha deliberato, nel provvedimento in questione, la volontà di avviare una consultazione pubblica, con “l’obiettivo di acquisire osservazioni e commenti in particolare da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di organismi rappresentativi di operatori sanitari e di associazioni di pazienti interessati”. Tali osservazioni e commenti dovranno essere prodotti ed inviati presso l’Autorità del Garante, a mezzo del servizio postale o posta elettronica, entro il 31 Maggio 2009.
Le linee guida tengono conto della gestione elettronica e telematica di atti, documenti e procedure delle strutture sanitarie pubbliche e private, coinvolte in un inevitabile processo di ammodernamento pervaso sempre più da procedure di gestione informatica. Si consideri ad esempio il procedimento di gestione elettronica della cartella clinica.
Tale processo di gestione e trattamento di dati sanitari si inserisce appieno nella problematica “del cosiddetto Fascicolo sanitario elettronico (di seguito Fse) e del c.d. dossier sanitario (di seguito dossier)”. L’Autorità del Garante specifica che “…nelle presenti Linee guida per tali strumenti si ha riguardo all'insieme dei diversi eventi clinici occorsi ad un individuo, messo in condivisione logica dai professionisti o organismi sanitari che assistono l'interessato, al fine di offrirgli un migliore processo di cura”.
In attesa di eventuali modifiche ed integrazioni successive ai possibili interventi e contributi costruttivi che potranno essere inviati entro il 31 Maggio 2009 presso l’Autorità del Garante, da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati nonché di associazioni rappresentative delle categorie dei sanitari e dei pazienti, si può ben dire che è stata posta una base concettuale e normativa volta a disciplinare un ambito assai delicato, consistente nel trattamento dei dati in ambito sanitario con riferimento ai fascicoli e dossier elettronici.
Una disciplina che è rivolta verso i seguenti fattori: al trattamento documentale dei fascicoli e dossier; alla tutela della riservatezza dei dati sanitari, clinici e patologici; allo scambio dei dati dei fascicoli e dossier tra un organismo o professionista sanitario e l’altro al fine della salvaguardia della salute del paziente.
Da un lato, pertanto, vi è il diritto della tutela della riservatezza dei dati sanitari e clinici del paziente e dall’altro il principio dell’efficienza-efficacia dell’azione degli organismi ed operatori sanitari verso i pazienti ( in special modo quando si tratta si salvare una vita umana ) attraverso lo scambio di documentazione sanitaria. Si tratta di due concetti distinti e separati ma logici e coordinati, meritevoli di una disciplina normativa specifica ed incisiva sotto ogni profilo.
Dott. Luigi Risolo
LaPrevidenza.it, 01/04/2009
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