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Share/Save/Bookmark Danno per compromissione psichica della sessualità. La valutazione va effettuata in via equitativa
(Cassazione civile Sez. III, 11.6.2009, n. 13547)

La sentenza impugnata era viziata da errore di fatto poichè aveva arbitrariamente ridotto l'ambito di applicazione e la portata dell'art. 2059 c.c., secondo la interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso, tesa a ricomprendere nella astratta previsione della norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona ex art. 2 Cost.. In particolare, la decisione della Corte territoriale era meritevole di censura nella parte in cui aveva escluso ogni riconoscimento del danno estetico e di quello alla vita sessuale, intesi come ulteriori ed additivi rispetto al danno biologico, ritenendo che questi profili di pregiudizio fossero già stati considerati ai fini della valutazione del danno biologico, quali momenti di articolazione strutturale dello stesso, complessivamente inteso. Sotto altro profilo, con il secondo motivo la ricorrente deduce il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia, relativo al danno alla sfera sessuale nelle sue ripercussioni sulla vita di relazione (art. 360 c.p.c., n. 5). In contrasto con quanto evidenziato dal consulente tecnico nominato dall'ufficio, che aveva posto in evidenza la esistenza di un pregiudizio anche alla vita di relazione della attuale ricorrente, i giudici di appello avevano ricondotto le limitazioni all'espletamento della attività sessuale nell'esclusivo alveo del danno biologico. In tal modo, i giudici di appello avevano finito per escludere quel profilo di danno ulteriore rispetto al danno biologico, comunemente dalla dottrina

LaPrevidenza.it, 23/10/2009

Documenti:
cass_13547_2009.html


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