Danno estetico: per la richiesta del danno biologico se ne valuti attentamente la compromissione
(Cassazione, sez. III civile, Sentenza 9549/2009)
C. L., in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio C., con citazione 6.4.2000, premesso che quest'ultimo, il giorno omissis, in omissis, mentre procedeva in bicicletta, era stato investito dall'autovettura tg. omissis di proprietà e condotta da Ca. Gi., assicurata con la Unipol, ed aveva riportato lesioni (ferita lacerocontusa labbro superiore e frattura traumatica degli incisivi centrali superiori), conveniva il Ca. e la Compagnia assicuratrice dinanzi al Giudice di pace di Gela per ottenerne la condanna al ristoro dei danni. Dei convenuti si costituiva la sola Unipol Assicurazioni spa, che contestava la domanda. Il detto Giudice con sentenza in data 8.6.2001 accoglieva la domanda condannando i convenuti in solido al pagamento della somma di L. 6.148.500, oltre ad altro (come da relativo dispositivo). Proponeva appello il C. in punto di liquidazione dei danni e proponeva appello incidentale la xxx Assicurazioni in punto di responsabilità, in subordine chiedendo dichiararsi il concorso di colpa con prevalenza a carico di C. C. e non dovuti il danno morale, le spese del ctp e le spese future. (Altalex)
LaPrevidenza.it, 07/05/2009
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