Asma bronchiale: no alla pensione privilegiata se patologia contratta da bambino
(Corte dei Conti, Sez. III centrale di appello, Sentenza 21.1.2010 n. 33)
Con decreto n. omissis del omissis, il Ministero della difesa respingeva - per non riconosciuta dipendenza da causa di servizio dell'affezione "asma bronchiale in fase di quiescenza clinica" - la domanda presentata in data omissis. , con la quale il ricorrente - militare di leva in servizio dal 6/12/1993 al 23/11/1994 - aveva chiesto il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata ordinaria diretta per la detta malattia.
Le Commissioni mediche, alle visite collegiali, ritenevano l'affezione di origine costituzionale.
La sentenza impugnata, nel condividere detti giudizi medico – legali, ha riportato, in narrativa, le richieste del ricorrente (in via principale, l'accoglimento del ricorso e, in via subordinata, l'acquisizione di parere di un consulente di ufficio), ignorandole, peraltro, secondo l’appellante, nella parte in diritto.
Soggiunge la difesa dell’appellante che il militare aveva prestato servizio nell'arma di Artiglieria in un battaglione "a cavallo", ma in atti non esisterebbe un rapporto informativo sul servizio prestato, documento che apparirebbe indispensabile al fine di stabilire le specifiche mansioni alle quali era stato adibito, con i relativi orari e quali fossero le strutture all'interno delle quali il servizio veniva svolto, gli scopi alle quali le stesse erano destinate, le condizioni igieniche e di abitabilità delle stesse.
LaPrevidenza.it, 28/02/2010
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