La Gestione della mobilità collettiva nel pubblico impiego dopo la legge n.183 del 12 novembre 2011
(Maurizio Danza - Arbitro pubblico impiego)
Il tema della gestione della mobilità collettiva nel pubblico impiego si è riproposto recentemente alla attenzione generale ed appare di particolare attualità alla luce del Ddl AS n.2349 recante “disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” che reca tra l’altro le note modifiche all’art 18 dello Statuto dei lavoratori applicabile come è noto, al pubblico impiego a prescindere dal numero dei dipendenti. Va detto però che il timore di una applicazione estensiva delle novità della riforma Fornero in tema di licenziamenti collettivi anche al pubblico impiego appare del tutto ingiustificato in ragione di una peculiare disciplina che lo differenzia notevolmente dal settore privato. Per limitarsi ad esempio al cd. “licenziamento economico”, mentre il privato, ove intenda licenziare in caso di chiusura di un settore dell’ azienda o comunque nel caso di un ridimensionamento di personale che comporti il licenziamento di personale, applica la legge n. 223/91 sui licenziamenti collettivi,( se il numero è pari o superiore ad almeno 5 dipendenti), nel pubblico impiego la procedura applicabile è quella della messa in mobilità per eccedenza di personale anche se per ipotesi sia solo uno il lavoratore in più di cui all’art 33 del T.U. n.165/2001 che ha la finalità di ricollocare il lavoratore. Solo dopo due anni di tentativi falliti di ricollocazione o di eventuali rifiuti del lavoratore alla ricollocazione, si può procedere al recesso dal rapporto di lavoro. La novità è rappresentata dall’art 16 della L.n.183 del 12 novembre 2011 che nel riscrivere completamente l’art 33 del T.U. n.165/2001 non ha inciso sulle conseguenze giuridiche né sugli effetti economici della c.d. gestione della messa in mobilità, ma è intervenuto semplificando la procedura ed eliminando talune fasi contrassegnate dal controllo e dal confronto sindacale, riaffermando il potere decisionale in materia di gestione del personale quale espressione del potere di organizzazione della pa ( cfr art 5 del D.lgs n.165/2001) in capo al solo datore di lavoro pubblico,coerentemente con il quadro normativo seguito al c.d. decreto Brunetta che aveva già previsto una nuova ripartizione tra legge e contratto a favore della legislazione statale. Passando ad una attenta analisi della nuova disposizione e ad un confronto con il testo prima della modifica, in primo luogo si fa notare .....
LaPrevidenza.it, 10/05/2012