Matrimonio concordatario: la dichiarazione d'esecutività della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per esclusione da parte di uno dei coniugi di uno dei bona matrimonii può trovare un ostacolo nell'ordine pubblico
(Corte di Cassazione Civile, sentenza 28 gennaio 2005 - Leonardo Lastei)
L'esecuzione nell'ordinamento italiano delle sentenze del tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario per esclusione unilaterale di uno dei bona matrimonii, trova ostacolo nell'ordine pubblico, se tale esclusione è rimasta nella sfera psichica del suo autore e non sia stata manifestata, oppure non sia stata conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge. In tal caso infatti si verifica un contrasto con il principio inderogabile della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole, che è tuttavia ricollegato ad un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità del soggetto ed è preordinato a tutelare questo valore contro gli ingiusti attacchi esterni. Pertanto, al titolare di tale diritto va riconosciuto anche il conseguente diritto di scegliere la non conservazione del rapporto viziato per fatto dell'altra parte, in questo caso non sussiste ostacolo alla delibazione della sentenza solo nel caso in cui il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge chieda egli stesso l'esecuzione alla Corte d'appello.
(Avv. Leonardo Lastei)
LaPrevidenza.it, 18/01/2008
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