In tema di nullità del matrimonio per esclusione del bonum prolis
(Corte di cassazione, sezione I civile, 15 gennaio 2009, n. 814)
Con atto di citazione notificato il 30 ottobre 2001, F.N. Conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d’Appello di Roma E.T. Per sentir dichiarare l’efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa in data 15 ottobre 1999 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio – ratificata dal Tribunale Ecclesiastico d’Appello del Vicariato di Roma l’8 febbraio 2001 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica con decreto 10 maggio 2003 – con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario, contratto dal N. e dalla T. in Roma in data 5 settembre 1992, per esclusione del bonum prolis da parte di entrambi i coniugi. La T., costituitasi in giudizio, deduceva pregiudizialmente la inammissibilità dell’azione proposta dal N.; nel merito si opponeva alla declaratoria di efficacia nell’ordinamento della sentenza ecclesiastica, in quanto contraria all’ordine pubblico. In via gradata avanzava domanda riconvenzionale per l’attribuzione, ai sensi dell’art. 129-bis c.c., di un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 516,46. Con sentenza 13 gennaio-2 febbraio 2005 la Corte adita ha dichiarato efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del 15 ottobre 1999 del Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio. Avverso tale sentenza T.E. Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L’intimato N.F. Non ha presentato controricorso, ma ha nominato suo difensore, conferendogli procura speciale, l’avv. Manfredini Ornella, che ha partecipato alla discussione nella pubblica udienza...
LaPrevidenza.it, 06/04/2009