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Share/Save/Bookmark Esame avvocato: schema e appunti di diritto ecclesiastico
(A cura del Dott. Daniele Vaccari)

IUS POENITENDI E TUTELA DELLA “PRIVACY


Con “ius poenitendi” si intende il diritto di cambiare confessione religiosa.
Nel nostro ordinamento tale possibilità (implicitamente prevista dall’art 19 Cost) presenta due aspetti pratici:
- irrilevanza giuridica dell’appartenenza ad una confessione religiosa e delle convinzioni religiose personali
- diritto alla riservatezza sulla propria appartenenza ad una confessione religiosa e sulle proprie convinzioni personali
Questo vuol dire in pratica che un pubblico potere non può  imporre comportamenti confessionali ai suoi cittadini né tantomeno fare indagini sui loro orientamenti religiosi.
Tale diritto  alla riservatezza in materia religiosa si riconduce  all’ampio diritto sulla privacy (cfr. Legge 675 del 31 dicembre 1996 – Codice in materia di protezione dei dati personali il cui art 22 prevede l’uso dei dati personali e riservati, i cosiddetti dati sensibili, solo con l’esplicito consenso dell’interessato).
Con D.Lgs 196/2003 si è previsto che i dati sensibili in materia religiosa non sono più sottostanti alla precedente legge menzionata, qualora per finalità esclusivamente di natura religiosa, i soggetti interessati hanno contatti regolari con le proprie confessioni religiose; tale trattamento deve essere però effettuato dagli organi confessionali e che non devono essere diffusi al di fuori delle medesime confessioni. Tali organi confessionali devono assicurare idonee garanzie circa l’uso e la riservatezza dei dati sensibili.


OBIEZIONE DI COSCIENZA E TRATTAMENTI SANITARI


La nostra attuale legislazione prevede in modo esplicito l’obiezione di coscienza rispetto all’interruzione volontaria della gravidanza e della procreazione medicalmente assistita.
Per quanto riguarda i trattamenti sanitari, questi possono essere volontari od obbligatori.
Volontario: il principio cardine è la disciplina del consenso informato dell’interessato o di chi ne esercita la potestà o tutela. Il consenso del paziente rappresenta il diritto alla sua autodeterminazione, che presuppone quindi il dovere giuridico del medico di dare le in formazioni necessarie. Parallelamente, l’ordinamento deve poter garantire un diritto al dissenso alle cure. Tuttavia il rifiuto di un paziente debitamente informato deve essere tutelato anche se da questo ne deriva la morte dello stesso. Solo se il trattamento risulta urgente ed indifferibile esso dovrà essere prestato anche contro il parere del paziente (Cass. Pen., sez IV, sent. 1572/2001). Se il trattamento si rende necessario in un momento successivo potrà essere legittimo solo se posto in essere nel ragionevole convincimento che il primitivo rifiuto non fosse ora più valido per questioni insorte a modificare il quadro clinico con imminente pericolo di vita e senza possibilità di informare nuovamente il paziente (principio del consenso presunto). Nel caso il paziente sia un minore o un soggetto legalmente incapace ed il dissenso provenga da chi ne ha la rappresentanza legale, il responsabile sanitario dovrà, tenuto conto dell’urgenza dell’intervento, rivolgersi d’urgenza all’autorità giudiziaria perché adotti un provvedimento d’urgenza (ex art 700 c.p.c.), che potrà, nei termini di legge, autorizzare al trattamento sanitario anche contro la volontà di chi esercita la potestà;
Obbligatorio: dato che la salute rientra tra i valori tutelati dalla Cost (art 32) come interesse della collettività, si legittima l’imposizione per legge di alcuni trattamenti. Questo, tuttavia, non comporta il sacrificio della salute individuale a favore di quella collettiva, per cui il dovere di solidarietà previsto dall’art 2 Cost. a carico della collettività (e quindi allo Stato) impone l’obbligo di predisporre a favore dei soggetti che ne devono essere sottoposti un’equa indennità ed il diritto al risarcimento del danno (Corte cost. sent. 27/1998), di cui è competente il giudice ordinario (Cass, sez un, sent 10148/2006).
Vaccinazioni obbligatorie: spesso possono causare rischi alla salute e produrre danni irreversibili. Siamo al limite tra il diritto di coscienza (autodeterminazione) e l’obbligatorietà del trattamento sanitario. Dato he le vaccinazioni costituiscono presupposto per l’iscrizione del figlio alla scuola dell’obbligo, nel caso di rifiuto del genitore di sottoporre il figlio alle vaccinazioni obbligatorie spetterà allo stesso la dimostrazione delle specifiche controindicazioni e della peculiarità dei rischi....

LaPrevidenza.it, 11/09/2009

Documenti:
Diritto Ecclesiastico - Dott. Vaccari.pdf


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