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Share/Save/Bookmark Delibazione di sentenza ecclesiastica in materia di nullità matrimoniale e presunta violazione dell’articolo 6, par. 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
(Corte di Cassazione, Sezione I^ Civile. Sentenza 8.6.2005, n. 12010 - Leonardo Lastei)

In tema di delibazione delle sentenze matrimoniali ecclesiastiche, la presunta violazione dell’articolo 6, par. 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo non può essere proposta per la prima volta in sede di ricorso in Cassazione, qualora tale censura non sia stata già compresa nel tema del decidere del giudizio d’appello (Cassazione, 5150/03, 194/02, 10902/01). Nè detta questione risulta rilevabile d’ufficio, in quanto attinente alle modalità di un giudizio svoltosi davanti a tribunali diversi da quelli dello Stato, i cui eventuali vizi debbono essere dedotti e provati ai sensi dei nn. 2 e 3, del comma 1 dell’articolo 797 Cpc, il quale risulta connotato da ultrattività in subiecta materia (Cassazione, 8764/03), nonostante l’avvenuta abrogazione (articolo 73, legge 218/95), perché espressamente richiamato dall’articolo 4, lett. b) del Protocollo addizionale all’Accordo 18 febbraio 1984 fra la Repubblica Italiana e la Santa sede, ratificato con legge 121/85. Al giudice d’appello è inoltre inibito, in sede di delibazione della sentenza dichiarativa della nullità matrimoniale per simulazione del consenso, il riesame del merito del materiale probatorio acquisito nel giudizio ecclesiastico circa l’effettiva esistenza della riserva mentale (Cassazione, 4311/99, 2325/99, 2330/94), dovendo altresì quest'ultimo motivare - in ordine alla conoscenza o conoscibilità di essa da parte dell’altro coniuge - sulla base delle risultanze emergenti dalla sentenza delibanda.

LaPrevidenza.it, 09/12/2007

Documenti:
cass_12010_2005.html


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