Rapporti personali: la tutela penale nel fenomeno religioso
(Preparazione all'esame di avvocato - Dott. Daniele Vaccari)
Il codice Rocco del 1930, marcatamente confessionista, assumeva la religione cattolica come religione di Stato e fattore di unità morale dello Stato. Era quindi un bene giuridico da tutelare penalmente. Erano quindi punibili: il vilipendio della religione di Stato (art 402), le offese alla religione mediante vilipendio della persona o delle cose (artt. 403 e 404), turbamento delle funzioni religiose cattoliche (art. 405). Tutti questo anche verso i culti ammessi dallo Stato, ma le pena era diminuita (art. 406)...
LaPrevidenza.it, 01/11/2009
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