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Share/Save/Bookmark Profili internazionalistici del diritto ecclesiastico
(Preparazione all'esame di avvocato - A cura del Dott. Daniele Vaccari)

 


Stralcio


Ma cosa si intende per “enti centrali della Chiesa”, dal momento che né il diritto canonico né quello ecclesiastico contemplano tale termine? Sono da intendere tutti quegli enti che risultano essere direttamente collegati con la Santa Sede e con questa cooperano per il perseguimento dei fini istituzionali della Chiesa universale.


Occorre poi distinguere tra gli “enti centrali della Chiesa” (appena definiti) egli “enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”. Se i primi, essendo direttamente collegati alla Santa Sede sfuggono dalla giurisdizione italiana, i secondi, pur perseguendo fini istituzionali ecclesiastici, sono disciplinati da norme italiane e sottoposti alla giurisdizione del giudice italiano.


Per “non ingerenza dello Stato negli organi centrali della Chiesa” si deve intendere il dovere, internazionalmente assunto, di non esercitare funzioni pubbliche della sovranità e tra questa quella giurisdizionale.


Per quanto riguarda più propriamente l’esenzione della giurisdizione, tale norma propone il tradizionale principio internazionalistico della esenzione giurisdizionale civile e penale degli Stati esteri nell’ambito delle attività compiute nell’esercizio del proprio potere statale (iure imperii), con l’esclusione di quelli aventi natura di puri negozi giuridici (iuri gestionis).


Nell’ordinamento italiano la condizione giuridica della Santa Sede è definita dall’art 7 Cost, per il quale la Santa Sede è indipendente e sovrana nel proprio ordine, e dai Patti Lateranensi. All’interno dei Patti Lateranensi la condizione giuridica emerge sia nel Trattato, che vede la Santa Sede come soggetto sovrano di governo della Chiesa universale, sia nel Concordato, dove si definisce la posizione della Santa Sede all’interno dell’ordinamento italiano. Tale posizione risulta essere quella di una piena personalità giuridica, riconducibili a finalità proprie della Chiesa e che si possono esprimere anche nel prendere provvedimenti aventi natura di imperium con efficacia nell’ordinamento statale (come ad esempio si prevede che le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicate alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose concernenti materie spirituali o disciplinari)

LaPrevidenza.it, 27/09/2009

Documenti:
stralcio.html
Diritto Eccles V - Vaccari.pdf


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