Organismi geneticamente modificati. Divieto di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà e deduzione di motivazioni di ordine etico o religioso
(Cgce, Sentenza 16.7.2008 C-165/08)
«Organismi geneticamente modificati – Sementi – Divieto di commercializzazione – Divieto di iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà – Direttive 2001/18/CE e 2002/53/CE – Deduzione di motivi di ordine etico o religioso – Onere della prova»
In esito ad un primo scambio di lettere con la Repubblica di Polonia svoltosi il 19 giugno ed il 19 luglio 2006, il 18 ottobre 2006 la Commissione ha indirizzato a tale Stato membro una lettera di diffida ai sensi dell’art. 226 CE. La Commissione sosteneva nella lettera che gli artt. 5, n. 4, e 57, n. 3, della legge sulle sementi (in prosieguo: le «disposizioni nazionali controverse») violano la direttiva 2001/18, e in particolare i suoi artt. 22 e 23, nonché la direttiva 2002/53, in particolare gli artt. 4, n. 4, e 16 di quest’ultima.
Con lettera del 20 dicembre 2006, la Repubblica di Polonia ha contestato il fatto di esser venuta meno ai suoi obblighi. In particolare, essa si è avvalsa del principio di precauzione e dei rischi di conseguenze irreversibili per la biodiversità e l’ambiente in generale, nonché per il settore agricolo polacco in particolare, derivanti dai criteri di valutazione poco chiari, dai controlli e dalle garanzie insufficienti e dalle regole lacunose in materia di coesistenza di colture presenti nella direttiva 2002/53. Tale Stato membro ha parimenti sostenuto che le varietà iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole istituito dalla direttiva 2002/53 non sono state testate nell’ambiente specifico polacco e, pertanto, non offrono garanzie sufficienti quanto all’assenza di effetti nocivi a lungo termine.
La Repubblica di Polonia, inoltre, ha richiamato i timori di rischi per la sanità pubblica e per l’ambiente, nonché la decisa opposizione agli OGM manifestati dall’opinione pubblica in Polonia e l’esigenza di rispettare i principi etici ai sensi del nono ‘considerando’ della direttiva 2001/18, deducendo a tal riguardo che l’introduzione nell’ordinamento giuridico polacco di disposizioni non condivise da una maggioranza della società polacca sarebbe contraria all’etica.
Non ritenendo tale risposta soddisfacente, il 29 giugno 2007 la Commissione ha inviato alla Repubblica di Polonia un parere motivato, con il quale l’ha invitata ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi a tale parere nel termine di due mesi dalla ricezione dello stesso.
Nella sua risposta del 28 agosto 2007, la Repubblica di Polonia ha sostanzialmente reiterato l’argomentazione già svolta nella risposta alla lettera di diffida. Essa ha inoltre fatto valere che l’adozione unanime, nel 2006, da parte delle assemblee dei voivodati polacchi, di risoluzioni secondo cui i territori dei voivodati avrebbero dovuto essere liberi da colture geneticamente modificate e da OGM, militava a favore del fatto che le disposizioni nazionali controverse rientrano nella moralità pubblica, ed ha aggiunto che siffatte misure erano quindi giustificate sul fondamento del solo art. 30 CE, senza che a tal fine fosse necessario far valere i procedimenti speciali istituiti dal diritto derivato preso in considerazione dalla Commissione....
LaPrevidenza.it, 08/09/2009
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