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Share/Save/Bookmark Le misure cautelari
(Preparazione all'esame di avvocato a cura di Valter Marchetti )

Le misure cautelari personali possono essere coercitive nel senso che  sopprimono o limitano la libertà personale (possono essere custodiali o non custodiali come il divieto di espatrio, il divieto di dimora, l’obbligo di presentazione periodica alla PG, l’allontanamento dalla casa familiare, l’obbligo di dimora in un dato Comune  ) oppure  interdittive, in quanto  pongono limiti a taluni diritti e facoltà personali ( sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale, sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare   determinate professioni).
Condizioni per l’applicazione delle misure cautelari personali: 1) limite edittale di pena del reato per cui si procede (278 cpp), 2) gravi indizi di colpevolezza, 3) esigenze cautelari. Inoltre ex art.275, 2bis cpp, se il giudice ritiene che, in caso di condanna, l’imputato verosimilmente beneficerà della sospensione condizionale della pena, non può essere adottata alcuna misura cautelare custodiale.
Criteri di scelta delle misure cautelari personali: a) principio di adeguatezza, cioè la misura deve essere adeguata alle esigenze cautelari da soddisfare in concreto; b) principio di proporzionalità, cioè la misura deve essere proporzionata alla entità del fatto e alla sanzione che sia già stata irrogata o si ritiene irrogabile; c) vaglio delle particolari esigenze della persona che deve essere sottoposta alla misura.


1)  Misure cautelari personali e  gravi indizi di colpevolezza
Caratteristica fondamentale delle misure cautelari è la cd prognosi di colpevolezza allo stato degli atti,  una sorta di fumus boni iuris penale  che,  nel processo civile,  rappresenta uno dei  presupposti per l’applicazione dei provvedimenti cautelari ivi previsti. Il diritto affermato dalla parte deve cioè avere  un minimo di elementi di prova della sua esistenza. In particolare nel processo penale l’applicazione di una misura cautelare richiede l’accertamento di “gravi indizi” di colpevolezza ( 273 cpp); l’accertamento è basato sugli elementi di prova che l’accusa sia riuscita a raccogliere sin dall’inizio delle indagini. 

LaPrevidenza.it, 08/10/2009

Documenti:
PPenale IV.pdf


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