I rapporti patrimoniali: le cose destinate all'esercizio della libertà religiosa
(A cura del Dott. Daniele Vaccari)
Per l’esercizio della libertà religiosa risultano fondamentali gli edifici destinati all’esercizio del culto stesso. Nell’ordinamento italiano questi edifici (chiese, moschee, sinagoghe, templi …) essendo beni di natura patrimoniale sono disciplinati dal diritto comune, salvo poi quanto disposto da disposizioni speciali derivanti da impegni concordatari o da quanto previsto per assicurare la destinazione del bene stesso al suo fine essenziale, cioè quello di bene strumentale per l’esercizio del culto.
Per quanto riguarda i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, l’art. 5 dell’Accordo di Villa Madama del 1984 (L. 121/1985), in linea con gli articoli 9 e 10 del Concordato del 1929, prevede:
gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica (art. 5, com 1); tale norma pone un limite alla disciplina in materia di espropriazione (D.P.R 327/2001), che non si può applicare in mancanza del “previo accordo”
la forza pubblica, tranne il caso di urgente necessità, non potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto pubblico senza previo avviso all’autorità ecclesiastica competente (art. 5, com 2).
Norme analoghe sono predisposte in relazione agli edifici di culto delle confessioni religiose con le quali siano state stipulate delle Intese con lo Stato italiano (Chiese avventiste, Assemblee di Dio in Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, Chiesa evangelica luterana, Comunità Ebraica d’Italia. Condizione necessaria e sufficiente è che deve trattarsi di edifici destinati al culto pubblico.
LaPrevidenza.it, 10/01/2010
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