Concorso di persone nel reato
(Preparazione all'esame di avvocato. Appunti di diritto penale a cura dell'Avv. Valter Marchetti )
Accanto a fattispecie plurisoggettive necessarie dove la pluralità degli elementi è elemento costitutivo del reato, il codice penale disciplina l’ipotesi di un reato monosoggettivo posto in essere da una pluralità di persone, in tal caso si parla di fattispecie plurisoggettiva eventuale.
L’art.110 c.p. svolge una funzione incriminatrice in quanto consente l’incriminazione di condotte che, singolarmente considerate, non integrano gli estremi delle fattispecie descritte nella parte speciale del codice penale e sono quindi atipiche; svolge poi una funzione di disciplina in quanto, stabilito il principio della pari responsabilità dei concorrenti, il legislatore ha previsto circostanze aggravanti (112 cp) e attenuanti (114 cp) che consentono di graduare la pena in rapporto al reale contributo apportato da ciascuno concorrente.
Per concorrere nel reato sono necessari i due elementi, oggettivo e soggettivo; per quanto concerne il primo esso ricorre quando l’agente pone in essere un contributo necessario o anche solo agevolatore del reato, cioè con la propria opera l’agente deve aver reso più facile la realizzazione del reato. Tale contributo può essere materiale o morale.
Quanto all’elemento soggettivo è necessario che l’agente sia consapevole di contribuire con il proprio apporto, insieme a quello di altri, alla realizzazione di un reato da lui previsto e voluto.
Sotto il profilo soggettivo, abbandonata la convinzione della necessità di un previo concerto tra i concorrenti per la realizzazione del fatto criminoso, si ritiene ormai sufficiente la consapevolezza e la volontà di concorrere con altri alla realizzazione di un reato.
LaPrevidenza.it, 12/08/2009
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