Commette reato ex art.388 c.p. la madre affidataria del figlio minore che impedisce al padre di tenerlo con sé nel periodo stabilito dal giudice.
(Cassazione penale, Sez. VI, Sentenza 8 luglio 2009, n.27995 - Avv. Valter Marchetti, Foro di Savona)
Fatto.
Un Tribunale con sentenza dichiarava una donna colpevole del reato di cui all'art.388 del codice penale per avere eluso il provvedimento del giudice civile in ordine all'affidamento del figlio minore impedendo al padre di tenerlo con sé nel periodo stabilito. La sentenza di primo grado, in ordine a questo reato, viene confermata anche in appello.
Il punto di vista della madre.
La madre propone ricorso in Cassazione. In particolare il ricorso è basato sul presunto scarso interesse del padre ad intrattenere rapporti significativi con il figlio. Significativo a tale riguardo, secondo la difesa della madre, sarebbe il fatto che il figlio, affidato alla madre, non avrebbe dimostrato alcuna disponibilità ad allontanarsi, nel periodo stabilito dal provvedimento del giudice, dal suo ambiente abituale e quindi, la scelta della madre di eludere il sopra detto provvedimento era stata determinata dall'unico fine di evitare un trauma al figlio.
La Cassazione.
Occorre dimostrare di aver agito nell'interesse del minore.
Secondo i giudici di legittimità, al fine di non incorrere nel reato de quo ex art. 388 c.p., occorre dimostrare l'asserito esercizio del diritto-dovere di avere agito esclusivamente nell'interesse del minore che, nella fattispecie de qua, avrebbe manifestato indisponibilità ad allontanarsi dal suo ambiente abituale.
Doveri del genitore affidatario.
La Cassazione ribadisce nella sentenza n.27995 del 2009 che rientra nei doveri del genitore affidatario quello di favorire- salvo la sussistenza di contrarie indicazioni di particolare gravità – il rapporto del figlio con l'altro genitore. Infatti, secondo i giudici di legittimità, entrambe le figure genitoriali sono centrali e determinanti per la crescita equilibrata del minore e l'ostacolare gli incontri tra padre e figlio – sino ad arrivare agli estremi di recidere ogni legame tra questi ultimi – può certamente avere effetti negativi e deleteri sotto il profilo dell'equilibrio psicologico e della crescita personale del minore.
Avv. Valter Marchetti
LaPrevidenza.it, 08/08/2009
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