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Share/Save/Bookmark Trasferimento all'Inpdap delle competenze relative al personale ISPRA
(Inpdap, Nota Operativa 18.2.2010 n. 7)

Il D.Lgs. 30-7-1999, n. 300 all’art. 38 ha istituito l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (A.P.A.T.). All’A.P.A.T. sono state trasferite le competenze dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente (A.N.P.A.) e quelle dei Servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale. Fino al completamento delle procedure di inquadramento ed alla stipulazione del primo contratto integrativo collettivo dell’A.P.A.T., al personale trasferito è stato mantenuto il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti vigenti. Il trasferimento nei ruoli dell’A.P.A.T. del personale in servizio presso il Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali e dei relativi Servizi tecnici della Presidenza del Consiglio dei Ministri è avvenuto il 6-10-2002, data di entrata in vigore del D.P.R. 8-8-2002 n. 207, con il quale è stato approvato lo Statuto della citata Agenzia. Successivamente l’art. 28 del D.L.25/06/2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 06/08/2008, n.133, ha istituito l’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) che svolge tra l’altro le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell’A.P.A.T. la quale a decorrere dall’insediamento del commissario di cui al comma 5 del citato articolo 28 è stata soppressa. L’INPDAP, di conseguenza, è tenuto a trasferire all’ISPRA le somme costituite dai TFS o i TFR maturati alla data del 05/10/2002 dai propri iscritti trasferiti all’A.P.A.T., sulla base dei progetti di liquidazione predisposti e inviati dall’ISPRA. L’apposito Accordo -che si allega –sottoscritto dall’INPDAP e dall’ISPRA ha fissato i criteri di trasferimento di tali somme....

LaPrevidenza.it, 24/02/2010

Documenti:
nota_7_2010.html
18-02-2010-notaop7.pdf


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