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Share/Save/Bookmark Sul diritto del lavoratore ad ottenere il pagamento del credito contributivo dal Fondo di Garanzia per insolvenza datoriale
(Avv. Daniele Iarussi)

L'art. 2 comma 1 del d.lgs. n. 80/1992 dispone: “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ... è relativo a crediti di lavoro ... inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1 comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata; c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”. La prestazione del Fondo di garanzia è dunque limitata: a) ai crediti di lavoro inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro; b) che rientrino nei dodici mesi che precedono i fatti specificamente previsti dalla norma.


L'apposizione di un periodo di riferimento - 12 mesi decorrenti a ritroso dalla data degli eventi specificamente indicati dalla norma - ha lo scopo non solo di indurre l'interessato ad agire sollecitamente, così agevolando la verifica del diritto alla tutela da parte del Fondo di garanzia obbligato ex lege, ma soprattutto di configurare un nesso tra retribuzioni non pagate


ed insolvenza del datore di lavoro.


Il d.lgs. citato, infatti, reca attuazione della direttiva n. 80/987 CE sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, essendo diretta a garantire, non già il generico inadempimento da parte del datore all'obbligo retributivo, ma unicamente quello che deriva dalla insolvenza del medesimo datore. Solo in questo caso si consente l'intervento dell'organismo di garanzia, che si sostituisce, nei miti del massimale prefissato, al datore di lavoro che sia rimasto insolvente.


La determinazione di un nesso temporale tra credito lavorativo insoddisfatto e insolvenza è diretta ad escludere che venga attratto nell'ambito della garanzia qualunque diritto del lavoratore nei confronti del datore di lavoro fallito o insolvente.

LaPrevidenza.it, 13/12/2009

Documenti:
insolvenza_datoriale_iarussi.html


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