Qualsiasi tipo d’introito è soggetto al fisco
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Corte di Cassazione, Sentenza 1 ottobre 2010, n.20528 - D.ssa Mariagabriella Corbi
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La Corte di Cassazione è intervenuta a dirimere una vicenda avviata nel 2002, quando un ufficio dell’Agenzia delle Entrate ha notificato una serie di avvisi di accertamento ad una signora circa le imposte sui redditi e all’Iva inerenti gli anni 1996, 1997 e 1998. Dai controlli effettuati, dai versamenti ed operazioni risultate sul proprio conto bancario si evinceva una situazione diversa da quella dichiarata. La notevole sproporzione tra il dichiarato ed effettivo induceva ad immaginare che contestualmente svolgesse più di una attività. Pertanto la donna aveva ricevuto compensi inerenti all’esercizio di arti e professioni al di fuori della normale attività lavorativa denunciata. Inizialmente l’interessata ha ammesso di svolgere attività di cameriera ma giustificava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che i maggiori introiti erano frutto di regalie da parte di amici. a Ctp le credeva, affermando che uno stile di vita “disinvolto” non può essere fiscalmente perseguito e, peraltro, i compensi da prostituzione non sono imponibili. Anche in appello si arrivava alla medesima conclusione con una variante cioè che l’arte della prostituzione è “vietata” ma che il corrispettivo “guadagno”è soggetto al fisco come proventi illeciti (articolo 14, comma 4, legge 537/1993). Il ricorso accolto in Cassazione era stato proposto dall’Agenzia delle Entrate. Con la sentenza 20528 del 1° ottobre la Corte di Cassazione ha affermato che “…all’esercizio dell’attività di prostituta della…, che ha coltivato nel tempo numerose relazioni tutte lautamente pagate, non vi è dubbio alcuno che anche tali proventi debbano essere sottoposti a tassazione, dal momento che pur essendo una attività discutibile sul piano morale, non può essere certamente ritenuta illecita” e che "la ricorrente ha esercitato, in modo abituale e continuativo, la professione di prostituzione (…), talché la abitualità della professione di meretricio, essendo comprovata al di là di ogni ragionevole dubbio, fa escludere che i compensi siano stati effettuati 'cum animo donandi' o come 'regali occasionali' , laddove invece appare certo che le frequentazioni fossero regolate da precisi accordi commerciali, di natura sinallagmatica, riconducibili al 'do ut facias' per cui le parti erano ben consce di adempiere ad obblighi contrattuali, sia pure aventi uno scopo che offende il buon costume, ma che, una volta assolto, non potevano essere, in alcun modo, ripetuti (art. 2035 c.c.)". La Commissione termina, "i proventi della attività di prostituzione esercitata per professione, devono essere riconducibili alla categoria di cui all'art. 6 del TUIR, ovvero nella categoria dei 'redditi di lavoro autonomo' sussistendo tutti i requisiti tipici:
1) prevalenza del lavoro pehttp://www.facebook.com/#!/LaPrevidenza.itrsonale della prestatrice d'opera;
2) l'assenza del vincolo di subordinazione;
3) la libera pattuizione del compenso;
4) l'assunzione degli oneri relativi alla esecuzione della prestazione e del rischio inerenti alla esecuzione stessa;
tanto più che la stessa Corte di Giustizia CEE, con sentenza del 20.11.2001 ha riconosciuto che l'attività di meretricio deve essere qualificata come lavoro autonomo".
Con la sentenza in questione la Suprema Corte ha eliminato tutte quelle diatribe inerente la liceità della professione ed ha incentrato e confermato che “ i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi".
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare
LaPrevidenza.it, 17/10/2010
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