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Share/Save/Bookmark Professione forense e necessità di rimborso Irap in funzione della struttura organizzativa dell'attività
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 5 giugno 2009, n. 13038)

Premesso:


- che il contribuente - avvocato - presento' istanza di rimborso dell'irap pagata per gli anni dal 1998 al 2002 e propose, quindi, ricorso sul silenzio - rifiuto conseguentemente formatosi;


- che l'adita commissione provinciale accolse il ricorso, rilevando che il contribuente svolgeva la propria attivita' "senza un'apprezzabile struttura organizzativa, considerati i sussidi strumentali a disposizione";


- che, in esito all'appello dell'Ufficio, la decisione di primo grado fu, tuttavia, riformata, dalla commissione regionale, la cui decisione, nel suo nucleo essenziale, risulta cosi' testualmente motivata: "esaminata attentamente la documentazione prodotta dalla parte ricorrente questa commissione ha ritenuto la sussistenza del presupposto impositivo stabilito dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 47, articolo 2, atteso che tali elementi reddituali non lasciano dubbi in ordine al convincimento che l'attivita' professionale del resistente in codesto grado di giudizio sia stata svolta abitualmente, professionalmente, con autonoma organizzazione per cui in modo rilevante ai fini della produzione di un reddito diverso da quello di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 49, (T.U.I.R.) e rientrante tra quelli di cui all'articolo 51, del citato T.U.I.R., e cioe' nel campo del reddito di impresa e, conclusivamente, nel campo dell'imposizione IRAP. Non e' pensabile che si possa prescindere da una organizzazione non solo non minima ma anche quanto meno ben strutturata per essere in grado di produrre i redditi indicati nei modelli unici presentati dal ricorrente, odierno appellato";

LaPrevidenza.it, 04/01/2010

Documenti:
cass_trib_civ_13038_2009.html


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