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Share/Save/Bookmark Precisazioni in tema di contribuzione versata indebitamente dal datore di lavoro
(Cassazione, sentenza 14.4.2010 n. 8888)

I ricorrenti denunciano la violazione ed errata interpretazione del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, art. 8 e art. 404 c.p.c..
Richiamando il D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 che legittima il solo datore di lavoro a richiedere all’INPS la restituzione anche dei contributi versati per conto dei lavoratori e invocando l’interpretazione che ne aveva dato questa Corte con la sentenza n. 12758/98, la Corte territoriale avrebbe trascurato il fatto che il Pretore di Grosseto aveva implicitamente ritenuto che al datore di lavoro spetta il rimborso dei soli contributi da lui dovuti e non anche quelli addebitati al lavoratore.
A fronte di tale pronuncia, l’affermazione della Corte territoriale secondo cui i lavoratori potrebbero agire nei confronti del datore di lavoro senza neppure attendere che questi ottenga il rimborso da parte dell’INPS sarebbe contraddittoria, proprio perche’ il giudice di Grosseto aveva violato il D.P.R. n. 818, art. 8 e quindi il datore di lavoro non avrebbe potuto “girare” ai lavoratori i contributi che l’INPS non gli aveva restituito, con la conseguenza che neppure i lavoratori avrebbero potuto richiederglieli.
In conclusione, i ricorrenti chiedono che la Corte affermi il principio di diritto “secondo il quale, allorche’ il giudice di merito, violando il D.P.R. n. 818 del 1957, art. 8 abbia negato il diritto del datore di lavoro di ottenere dall’ente previdenziale il rimborso anche dei contributi previdenziali, indebitamente pagati dai propri dipendenti, questi sono legittimati ad impugnare con i mezzi di gravame loro consentiti e quindi anche con l’impugnazione straordinaria prevista dall’art. 404 c.p.c., la decisione del giudice di merito che abbia negato, in palese violazione del richiamato D.P.R. n. 818 del 1957, il diritto del datore di lavoro di procedere alla ripetizione dei contributi indebitamente versati all’ente previdenziale anche per la parte posta a carico dei dipendenti”.....

LaPrevidenza.it, 03/05/2010

Documenti:
cass_8888_2010.html


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