Personale della scuola: l'indennità ordinaria di disoccupazione per i periodi di non lavoro
(Inps, Circolare 16.12.2009 n. 125)
In data 5 agosto 2009 è stata sottoscritta la Convenzione in oggetto – che si allega - volta ad agevolare il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che, già destinatario nell’anno scolastico 2008/2009 di contratto di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche, non ha avuto, nel corrente anno scolastico, la possibilità di stipulare analogo contratto, a seguito degli interventi di razionalizzazione della spesa previsti dall’art. 64 del decreto legge 112 del 25/6/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133 del 6/8/2008.
A detto personale spetta, per i periodi di utilizzo, il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto scuola, da corrispondersi a carico dello stato di previsione del bilancio del MIUR, con riferimento alle ore di servizio effettivamente svolte.
Per i periodi di “non lavoro” durante l’anno solare, il personale precario docente e ATA avrà diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione.
La Convenzione in oggetto ha durata triennale salvo modifiche dovute al mutare del quadro normativo.
E’ intervenuto, successivamente, il Decreto Legge n. 134 del 25/9/2009 che ha dettato ulteriori disposizioni per consentire una maggiore efficienza in termini di risparmio di tempo e di risorse nel conferimento delle supplenze, al fine di garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno scolastico 2009/2010. Il citato decreto, prevede che “ l’amministrazione scolastica assegni le supplenze, con precedenza assoluta ed a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie di Istituto, al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento.
L’amministrazione scolastica può promuovere, in collaborazione con le Regioni, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, da realizzarsi prioritariamente mediante l’utilizzo dei lavoratori precari della scuola, percettori dell’indennità di disoccupazione, a cui può essere corrisposta un’indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione delle Regioni”.
LaPrevidenza.it, 22/12/2009
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