Part time e soglia minima di retribuzione per l'accredito del singolo contributo
(Corte di cassazione, ordinanza 20 ottobre 2010 n. 15 - avv. Daniela Carbone)
Con ordinanza del 20 ottobre 2010 n. 15, la Corte di Cassazione ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convrtito con modificazioni in in l. 11.11.1983 n. 638, per contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui, in sede di computo del numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare al fine delle prestazioni pensionistiche non prevede che la soglia minima di retribuzione utile per l'accredito del singolo contributo ivi prevista, venga ricondotta al valore dell'ora lavorativa del lavoratore a tempo pieno e quindi rapportata al numero di ore settimanali del lavoratore a tempo parziale. La determinazione di un’unica soglia minima retributiva per l’accesso all’indennità di natura previdenziale con riguardo sia ai lavoratori a tempo pieno che a quelli a tempo parziale costituisce infatti un ingiustificato elemento di discriminazione a danno di questi ultimi. Ne consegue un’irragionevole probabile discriminazione dei lavoratori a tempo parziale nei confronti di quelli a a tempo pieno nell’accesso ai mezzi predisposti dallo Stato per far fronte alle esigenze di vita nascenti da uno stato di disoccupazione involontaria.
Avv. Daniela Carbone
LaPrevidenza.it, 02/03/2011
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