Obbligo contributivo verso l’INPS per malattia e maternità
(Inpdap, nota operativa 22.12.2009 n. 18)
Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività e la stabilizzazione della finanza pubblica, all’articolo 20, comma 2, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per le imprese dello Stato, degli Enti pubblici e degli Enti locali, privatizzate oppure a capitale misto, l’obbligo del versamento all’INPS della contribuzione per maternità e per malattia, limitatamente, quest’ultima, per i soli lavoratori con qualifica di operai. In data 27 maggio 2009, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Direzione generale per le politiche previdenziali - si è svolta la Conferenza dei Servizi, con la partecipazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e degli Enti previdenziali interessati, per l’approfondimento di taluni aspetti operativi e la valutazione dei riflessi pensionistici connessi alla nuova disposizione. Con effetto dal 1° gennaio 2009, pertanto, l’INPS è tenuto ad erogare le prestazioni economiche di maternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e quelle di malattia nei confronti dei dipendenti delle predette imprese a qualsiasi gestione pensionistica essi appartengano e, quindi, anche a quei lavoratori che hanno mantenuto l’iscrizione all’INPDAP, a seguito dell’esercizio della facoltà di opzione prevista dall’articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274.
LaPrevidenza.it, 27/12/2009
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