Lavoro occasionale di tipo accessorio. Legge Finanziaria 2010. Modifiche art. 70, decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(Inps, Circolare 3.2.2010 n. 17)
La legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge Finanziaria 2010) introduce importanti novità in materia di lavoro occasionale di tipo accessorio.
L’articolo 2, commi 148 e 149 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, apporta le seguenti modifiche all’articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276:
a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «parchi e monumenti» sono aggiunte le seguenti: «, anche nel caso in cui il committente sia un ente locale»;
b) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «e) di qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università»....
LaPrevidenza.it, 04/02/2010
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