Inquadramento pensionistico e previdenziale del personale transitato al Servizio Sanitario Nazionale da Amministrazione Penitenziaria
(Inpdap, nota operativa 19.2.2010 n. 3)
L’art. 2, comma 283, della legge n.244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008), al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22.06.1999, n. 230 e successive modificazioni, ha demandato ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle modalità e dei criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, afferenti alla sanità penitenziaria. In ottemperanza a tale previsione è stato emanato il D.P.C.M. del 1° aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 126 del 30.05.2008, il cui art. 2 prevede che le Regioni assicurano l’espletamento delle funzioni trasferite con il medesimo decreto attraverso le Aziende Sanitarie Locali comprese nel proprio territorio e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli Istituti e Servizi penitenziari e i Servizi minorili di riferimento. Il successivo art. 3 dispone che il personale dipendente di ruolo, in servizio alla data del 15 marzo 2008, che esercita funzioni sanitarie nell’ambito del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia, è trasferito, a decorrere dal 15.06.2008 (data di entrata in vigore del citato decreto) alle Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale nei cui territori sono ubicati gli Istituti penitenziari e i Servizi minorili ove tale personale presta servizio.
LaPrevidenza.it, 23/02/2010
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