Imponibilità fiscale e contributiva delle stock option
(Inps, Circolare 11.12.2009 n. 123)
Il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (G.U. n. 195 del 21 agosto 2008) ha disposto, all’articolo 82, comma 23, l’abrogazione della lettera g-bis) del comma 2 dell’art. 51 del Tuir. Tale disposizione prevedeva, come noto, un regime fiscale agevolato in materia di imponibilità delle stock option . Detto regime, in virtù del principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva, previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 (art. 6), ha trovato applicazione anche ai fini contributivi.
Inoltre il comma 24-bis del predetto articolo 82, inserito in sede di conversione dalla legge n. 133/2008, ha previsto l’esenzione contributiva per i redditi da lavoro dipendente derivanti dall’esercizio di piani di stock option.
Le norme in commento, per espressa previsione normativa (c. 24 e c. 24 ter), trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL n.112/2008 ossia dal 25 giugno 2008, in relazione alle azioni assegnate a decorrere dalla predetta data. Si procede, di seguito, all’esame delle predette disposizioni e si forniscono chiarimenti e precisazioni in materia...
LaPrevidenza.it, 17/12/2009
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