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Share/Save/Bookmark Il tasso specifico aziendale è calcolato con gli stessi criteri ,elementi e norme tenuti presenti per la determinazione dei tassi medi di tariffa
(Cassazione sez. lavoro, 27  maggio 2010 n.12960 - Avv. Adriana Pignataro)

La Suprema Corte è chiamata ad affrontare ancora una volta la  questione delle modalità di calcolo del Tasso Specifico aziendale. Ed invero, dopo la sentenza delle SS.UU n.7853/2001 non sarebbe stato necessario chiedere ancora una volta l’intervento della Corte di legittimità se non vi fosse stato il ripetuto tentativo di alcune parti imprenditoriali di ottenere una diversa interpretazione giurisprudenziale conforme al loro assunto, ma evidentemente non condivisibile da parte della  Corte di Cassazione.
Basti vedere, nella fattispecie di cui alla presente sentenza, come la questione sia stata trascinata per anni in sede di merito ed in precendenti giudizi di rinvio a seguito di ripetuti ricorsi alla Suprema Corte,  per  comprendere come la questione sia stata tormentata e come alcune parti non vogliano accettare le interpretazioni normative della Corte di Cassazione. 
Per contro, quanto ora  riaffermato dalla Sezione Lavoro appare corretto secondo una valutazione delle norme di riferimento logica e fedele all’intento del legislatore.
Si è, dunque, affermato che, ai fini del calcolo del TSA,  devono essere inclusi gli oneri per i casi di infortuni sul lavoro e malattie professionali ancora da definire alla data del calcolo (riserva sinistri) anche quando nell’azienda non si siano verificati infortuni nel periodo considerato.
Si è, infatti, ribadito che il D.M. 18 giugno 1988 ed i precedenti decreti ministeriali non hanno stabilito che il Tasso specifico aziendale fosse calcolato  facendo riferimento all’andamento infortunistico delle singole aziende.
Al contrario, le norme prevedono che il calcolo sia effettuato tenendo conto del rapporto tra andamento infortunistico di ogni categoria di lavorazione ed il numero di lavoratori assicurati nelle singole imprese. Ciò al fine di attuare un principio di mutualità tra imprese assicuranti che, in effetti, è l’intento del legislatore.
Infatti, adottando tale metodo di calcolo, e ripartendo in sostanza gli oneri tra imprese , si consente di evitare che l’assenza di eventi dannosi per una pluralità di aziende, si traduca in un pesante aggravio per le imprese colpite da sinistri .
Questo non toglie che l’azienda che non ha avuto sinistri nel periodo preso in considerazione non possa avere agevolazioni : avrà, infatti, una riduzione del tasso,  ma solo dopo che sia stato calcolato il TSA con i criteri sopra detti.


In definitiva, la Corte di Cassazione ha ribadito che la logica da seguire per il calcolo del tasso non è quella del Bonus – malus, ma quella della solidarietà che caratterizza tutto il sistema della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.


Avv. Adriana Pignataro

LaPrevidenza.it, 25/08/2010

Documenti:
cass_12960_2010.html


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