Il lavoratore straniero irregolare ha diritto al versamento dei contributi
(Cassazione civile ,sez. IV, sentenza 26.3.2010 n. 7380)
In primo luogo, il ricorrente sostiene che poiché, assumendo un lavoratore extracomunitario, ha commesso un reato e gli è stata applicata la relativa sanzione penale (ammenda di L. 1.000.000 con decreto penale di condanna), ciò comporterebbe che non può essere sottoposto ad altre sanzioni.
In secondo luogo, il G. sostiene che la medesima norma, vietando la conclusione di contratti di lavoro con extracomunitari, vieta la relativa regolarizzazione contributiva.
La tesi è del tutto priva di fondamento.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di versare i contributi all’INPS in relazione alle retribuzioni dovute (in base alla contrattazione collettiva) al lavoratore (cfr. L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, e della L. 7 dicembre 1989, n. 389, art. 1).
L’obbligo contributivo è una conseguenza automatica dell’obbligo retributivo. Per stabilire se sussiste l’obbligo contributivo bisogna pertanto verificare se il datore di lavoro dell’extracomunitario senza permesso di soggiorno abbia l’obbligo di corrispondergli la retribuzione per il lavoro svolto.
Il contratto di lavoro stipulato con il lavoratore extracomunitario privo del permesso di soggiorno è un contratto in violazione di legge. L’occupazione di lavoratori privi del permesso di soggiorno (o con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato) costituisce reato (del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 12, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Ed, infatti, nel caso in esame, nei confronti del G. è stato emesso un decreto penale di condanna alla pena di L. un milione di ammenda.
LaPrevidenza.it, 24/04/2010
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