Gestione separata – Titolo di rivalsa - Precisazioni
(Inps, messaggio 7.5.2012 n. 7751)
Giungono presso questa Direzione Centrale richieste di chiarimenti in merito all’applicazione della maggiorazione del 4 per cento (rivalsa), di cui all’articolo 1 comma 212 della legge 23.12.1996 n. 662 (nota 1).
Ai sensi del succitato articolo i soggetti esercenti per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo – di cui all’art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 917/1986 - , compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni e diversa da quella che dà origine a reddito di impresa, sono obbligati al versamento del contributo dovuto alla Gestione separata commisurato ai redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dagli accertamenti definitivi.
Tali soggetti hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una “rivalsa” del contributo INPS nella misura del 4 per cento dei compensi lordi.
Come già indicato nella circolare n. 112 del 25.5.1996 la norma attribuisce titolo e non obbligo di addebito; pertanto il professionista iscritto alla Gestione separata, anche se componente di uno studio associato, ha diritto ad applicare la rivalsa, ma rimane contemporaneamente unico soggetto obbligato al pagamento della propria contribuzione alla gestione a prescindere dal fatto che il cliente paghi o meno la rivalsa.
La rivalsa costituisce quindi oggetto di mero rapporto interno tra cliente e professionista, il quale è l’unico soggetto obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell’INPS, anche se facente parte di studio associato…..
LaPrevidenza.it, 13/05/2012