Estensione della transazione fiscale di cui all’art. 182-ter della Legge fallimentare ai crediti contributivi
(Inps, Circolare 15.3.2010 n. 38)
L’art. 32, comma 5, del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha sostituito il comma 1 dell’art. 182 – ter (transazione fiscale) del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), prevedendo per l’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza, la possibilità di proporre ai creditori, nel piano di risanamento posto a fondamento del concordato preventivo (art. 160 della legge fallimentare), il pagamento parziale dei contributi amministrati da Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e dei relativi accessori. La proposta di pagamento parziale può riguardare tanto i debiti contributivi aventi natura chirografaria che quelli assistiti da privilegio. La norma specifica che se il credito contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che vantano crediti assistiti da privilegio inferiore. Se il credito contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari, ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Per effetto della disposizione recata dal 6° comma dell’art. 182 – ter la proposta di pagamento parziale dei crediti contributivi può essere avanzata dal debitore anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinato dall’art. 182-bis della legge fallimentare.
LaPrevidenza.it, 16/03/2010
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