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Share/Save/Bookmark Enti pubblici privatizzati: Ricongiunzione in INPDAP della contribuzione figurativa per i lavoratori posti in CIG e CIGS
(Inpdap, Nota Operativa 22.12.2009 n. 19)

L’articolo 5, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274, prevede alla lettera b), l’esercizio della facoltà di opzione per il mantenimento dell’iscrizione alle Casse Pensioni, oggi confluite in INPDAP, per i dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate che transitano a società


private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, le quali attribuiscono alle stesse società le funzioni già esercitate dai predetti enti pubblici ed aziende.


L’opzione per il mantenimento del rapporto previdenziale già esistente, una volta esercitata nei previsti termini di legge, è irrevocabile e non più esercitabile in occasione di successivi e funzionali trasferimenti d’azienda.


Le nascenti S.p.A. qualora siano a partecipazione azionaria privata o mista, hanno l’obbligo di versare all’INPS la contribuzione per le assicurazioni c.d. minori, quali, ad esempio, per la disoccupazione, la mobilità ed, in particolare, per i fini che qui rilevano, per la cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria (CIG e CIGS). Ciò in virtù della loro appartenenza al settore industriale, al fine di garantire, in un regime di libero mercato, la tutela più ampia possibile ai lavoratori esposti al rischio d’impresa e all’instabilità del rapporto di lavoro (cfr. per inciso, che le stesse S.p.A., se a partecipazione azionaria interamente pubblica sono, invece, esonerate dal versamento delle contribuzioni CIG e CIGS in applicazione dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 869 del 12 agosto 1947).


In ragione del predetto obbligo contributivo, il personale iscritto ad INPDAP per opzione, dipendente da aziende a partecipazione azionaria privata o mista, ha diritto a percepire, così come il restante personale iscritto ad INPS, l’integrazione salariale di cui alla cassa integrazione guadagni, per i relativi periodi di attivazione.

LaPrevidenza.it, 28/12/2009

Documenti:
inpdap_nota_19_2009.html


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