Disposizioni in materia di accredito di contribuzione figurativa in favore di alcune categorie di lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione separata
(Inps, Circolare 13.5.2010 n. 64)
Con circolare n. 137 del 21 dicembre 2007 sono state impartite disposizioni relative all’attuazione delle norme contenute nel D.M. 12 luglio 2007 (pubblicato sulla G. U. n. 247 del 23 dicembre 2007). Il citato decreto, attuativo dell’articolo 1, comma 791 della legge 27-12-2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ha previsto l’estensione – per le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, le associate in partecipazione e le libere professioniste iscritte alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/95 – delle disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 22 del Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). La nuova normativa, la cui entrata in vigore decorre dal 7 novembre 2007 –nell’estendere ai committenti ed agli associanti in partecipazione il divieto di adibire al lavoro le collaboratrici a progetto e categorie assimilate nonché le associate in partecipazione, durante i periodi di cui agli artt. 16 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001 – prevede tra l’altro che, “per i periodi di astensione da lavoro per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa”. Le esercenti attività libero professionale iscritte alla gestione separata possono accedere all'indennità di maternità a condizione che si astengano effettivamente dall’attività lavorativa nei periodi di cui agli artt. 16 e 17, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 151/2001 e che la suddetta astensione dal lavoro sia attestata mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Il diritto alla contribuzione figurativa è pertanto previsto per tutti i casi per i quali è corrisposta l’indennità di maternità, sia nei casi di congedo di maternità (ordinario e/o anticipato o prorogato), sia in quelli di congedo di paternità. Inoltre l’articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) dispone, relativamente alle sole lavoratrici/lavoratori a progetto e categorie assimilate, che a far data dal 1° gennaio 2007 è corrisposta un’indennità per congedo parentale limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino oppure entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (cfr. Circolare n. 137 del 21 dicembre 2007). Per tali categorie di iscritti, i periodi di astensione dall’attività lavorativa per i quali è corrisposta l’indennità per congedo parentale, sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto e della determinazione della misura della pensione, secondo quanto disposto dall’articolo 35, comma 1, del D.Lgs. n. 151/2001...
LaPrevidenza.it, 18/05/2010
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