Cumulo dei termini di sospensione della notifica dell’accertamento. La cassazione si esprime favorevolmente
(Cassazione civile sezione tributaria, sentenza 4 febbraio 2011 n. 2682)
L'Agenzia delle entrate, Ufficio di (OMISSIS), notificava, in data 17.12.2002, alla società Costruzioni Edili R.B.S. s.r.l. in liquidazione, avente come legale rappresentante S.M., avviso di accertamento n. (OMISSIS), sulla base di un p.v.c. della Guardia di finanza, contestando l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d'imposta 27.11.1997/31.11.1997, primo periodo successivo alla messa in liquidazione della società, essendo stata presentata ben oltre un mese rispetto al termine previsto dalla legge. La società, in data 5.2.2003, presentava domanda di accertamento con adesione che veniva respinta dall'Ufficio il 17.6.2003. Preso atto di tale decisione, la società adiva la C.T.P. di Milano il 16.9.2003, pensando di potere usufruire della sospensione dei termini della L. n. 289 del 2002, art. 15, ai fini dell'impugnazione dell'accertamento, ritenendo che nessun rilievo potesse avere la circostanza eccepita dall'Ufficio che nei confronti del liquidatore fosse stata promossa l'azione penale, essendosi questo concluso con un'assoluzione per insussistenza del fatto e, nel merito, chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento in quanto era legittima la presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 30.7.1998, dato il legittimo rinvio dell'approvazione del bilancio e le cause di forza maggiore per l'intervenuto sequestro della documentazione societaria. La C.T.P. riteneva il ricorso inammissibile per tardività, tenuto anche conto dell'eccepito proponimento dell'azione penale e non giustificato il ritardo sia dell'approvazione del bilancio che della presentazione della dichiarazione.
LaPrevidenza.it, 24/08/2011
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