Contribuzione figurativa, il valore ai fini pensionistici segue l'originario rapporto di lavoro
(Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 2.8.2010 n. 17976)
Il Tribunale di Ravenna, con sentenza depositata il 2.12.2002, ha respinto la domanda proposta dagli attuali intimati contro l’INPS, diretta ad ottenere il ricalcolo della pensione di cui sono titolari includendo nella retribuzione annua pensionabile, per il periodo coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione, anche il computo della tredicesima e quattordicesima mensilità. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza depositata il 18 agosto 2006, ha accolto l’appello dei pensionati ed ha condannato l’INPS al ricalcolo della pensione ed al pagamento delle differenze, oltre interessi, sul rilievo che, con riferimento alla contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria, nella retribuzione pensionabile devono essere inclusi anche gli emolumenti extramensili, quali i ratei di mensilità aggiuntive, atteso che anche queste rientrano nell’ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi di cui alla L. n. 153 del 1969, art. 12 e concorrono ad integrare la base di calcolo del “Valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente”, cui fa riferimento, ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, la L. n. 155 del 1981, art. 8. Per la cassazione di tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso con un motivo. Gli intimati hanno resistito con controricorso e con memoria....
LaPrevidenza.it, 16/04/2011
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