Contenzioso tributario: anche in appello vanno riproposte le eccezioni respinte o non esaminate
(Cassazione civile sezione tributaria, sentenza 26 gennaio 2011 n. 1812)
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 97/46/06, depositata il 26 febbraio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata dichiarata l’illegittimità dell’avviso di accertamento per IRPEF del 1999 emesso nei confronti di V.B.G.: in particolare, il giudice a quo, dopo aver accolto la doglianza dell’Ufficio in ordine alla violazione, affermata in via assorbente dal giudice di primo grado, della L. n. 212 del 2000, art. 12, ha accolto la censura del contribuente, non costituito in appello, relativa al merito della pretesa fiscale... Il ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, per avere il giudice a quo accolto una censura del contribuente non esaminata in primo grado in quanto assorbita e non riproposta in appello dal contribuente non costituitosi in quella sede, appare manifestamente fondato, sulla base dei consolidati principi della giurisprudenza di questa Corte secondo i quali, da un lato, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’ari. 56 citato, non solo le questioni e le eccezioni respinte, ma anche quelle non esaminate, perché ritenute assorbite dal primo giudice, debbono intendersi rinunciate, quando in appello non siano specificamente riproposte (ex plurimis, Cass. nn. 11272 del 2001, 2544 del 2003, 15641 del 2004, 1545 del 2007), e, dall’altro, la norma anzidetta si applica anche quando il contribuente non si sia costituito nel giudizio di appello (Cass. nn. 9217 del 2007, 238 del 2009)....
LaPrevidenza.it, 08/07/2011
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