Condono previdenziale: la domanda blocca l'accertamento del debito
(Cassazione civile sez. lavoro, sentenza 5.11.2010 n. 22560)
Con il primo motivo l’istituto ricorrente, denunciando violazione dell’art. 437 c.p.c., deduce che la Banca, mentre in primo grado “assumeva, sic et simpliciter, la bontà del condono previdenziale presentato con riserva” (tesi disattesa dal primo giudice), in secondo grado “inopinatamente introduce un nuovo e diverso profilo” che, se accolto, sarebbe “di per sé idoneo a giustificare la decisione”, costituendo, “altro e diverso capo di sentenza rispetto a quello afferente alla legittimità o meno del condono previdenziale”, Tale profilo nuovo, infatti, “si impernia sull’assunto dovere in capo all’ente previdenziale, sempre e comunque anche in ipotesi di condono, sia esso con o senza riserva – di verificare se la contribuzione versata fosse dovuta o meno...”. Pertanto, secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il gravame in quanto radicato in violazione dell’art. 437 c.p.c., che preclude in appello le nuove domande ed eccezioni. All’uopo – ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., che va applicato nella fattispecie ratione temporis – l’istituto formula il seguente quesito di diritto: “Se il giudice di appello, una volta constatato che in secondo grado il ricorrente abbia proposto domande o eccezioni nuove, che nulla hanno a che vedere con le domande ed eccezioni proposte in primo grado, tanto che il loro accoglimento prefigurerebbe un capo autonomo di sentenza, non debba dichiarare in via preliminare di rito, inammissibile l’appello”. Osserva il Collegio che tale quesito, per la sua estrema genericità, non presenta i requisiti necessari richiesti dalla detta norma processuale. L’art. 366 bis c.p.c., infatti, “nel prescrivere le modalità di formulazione dei motivi di ricorso in cassazione, comporta, ai fini della declaratoria di inammissibilità del ricorso medesimo, una diversa valutazione da parte del giudice di legittimità a seconda che si sia in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ovvero del motivo previsto dal numero 5 della stessa disposizione. Nel primo caso ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. Civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dieta” giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza, mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. Civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo “iter” argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione” (v. Cass. 25-2-2009 n. 4556). In particolare il quesito di diritto “deve comprendere l’indicazione sia della “regola iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo. La mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile” (v. Cass. 30-9-2008 n. 24339). Peraltro “è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie” (v. Cass. S.U. 30-10-2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7-4-2009 n. 8463). Pertanto è inammissibile non solo il motivo nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione del motivo stesso; “ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato...
LaPrevidenza.it, 14/01/2011
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