Circolarità dei dati anagrafici. Il sistema Sistema INA-SAIA
(Inps, Circolare 18.3.2010 n. 40 - Ministero dell'Interno, circolare 1464/2010)
L’art. 34 della legge 21 luglio 1965, n. 903 ha stabilito l’obbligo per gli ufficiali d’anagrafe di informare l’Istituto in ordine alle variazioni, per matrimonio o morte, ai fini dell’attuazione dell’anagrafe dei pensionati, istituita presso ciascun Comune per controllare l’esistenza in vita dei pensionati e la conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi stabiliti dalla legge.
Con la legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 31, comma 19 sono state individuate le modalità e i tempi di tali trasmissioni e, successivamente, sono intervenuti al riguardo l’art. 20 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133 , che ha ridotto a due giorni dalla data dell’evento il termine per l’invio delle comunicazioni da parte dei comuni, e l’art. 16 bis del D.L. 29 novembre 1008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Con l’art. 16 bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2, il legislatore ha stabilito che “entro ventiquattrore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico, l’ufficio di anagrafe trasmette le variazioni all’indice nazionale delle anagrafi, di cui all’art. 1, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n.1228, e successive modificazioni, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche”.
Al fine di rendere effettivo l’obbligo per i comuni di comunicare all’Istituto gli elenchi dei defunti, il legislatore ha stabilito, con l’art. 46 della legge 326/2003, che in caso di inosservanza dell’obbligo stesso, al responsabile dell’ufficio anagrafe si applichi una sanzione pecuniaria, di importo variabile tra 100 e 300 euro.
LaPrevidenza.it, 20/03/2010
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