Area professionisti Partners Collabora Community 22/05/2012 03:07:25


ARGOMENTI
Amianto
Ammortizzatori Sociali
Assistenza
Codice civile
Contributi
Diritto Canonico
Diritto Sanitario
Diritto sindacale
Gestione separata Inps
Infortunistica
Lavoro
Leggi e Normative
Legislazione comunitaria
Pensioni
Premi Inail
Previdenza Complementare
Risarcimento del danno
Famiglia e minori
Pubblico Impiego

SERVIZI E UTILITA'
Notiziario Giuridico
FAQ
Aggiornamento giuridico
Contatti di Redazione


Sito del giorno
Corte Costituzionale
Sito ufficiale, offre una banca dati con le pronunce integrali dal 1999 e le massime dal 1956. Presenti inoltre il testo della Carta Costituzionale, delle leggi di rilevanza costituzionale e delle relazioni annuali.
Home Amianto Ammortizzatori Sociali Assistenza Codice civile Contributi Previdenza Complementare










Share/Save/Bookmark Brevi considerazioni sulle collaborazioni familiari
(Dr. Carlo Alberto Legittimo)

La rigorosa e letterale applicazione da parte dei diversi Organi di vigilanza, della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 38 del 12.11.2010, nella parte riguardante il campo di applicazione della maxisanzione, mi induce ad alcune riflessioni sulle conclusioni, non condivisibili,  alle quali perviene la direttiva ministeriale.
Quest’ultima, infatti, a pagina 3 chiarisce che “la maxisanzione trova applicazione con riferimento a prestazioni di natura subordinata non formalizzate attraverso la comunicazione al centro per l’impiego” e che “per le altre tipologie di rapporto per le quali non è prevista la comunicazione al centro per l’impiego (ad esempio lavoro accessorio o prestazioni rese da soggetti di cui all’art. 4, comma 1, n. 6 e 7, del D.P.R. n. 1124/1965), il requisito della subordinazione è dato per accertato e quindi troverà applicazione la maxisanzione qualora non siano stati effettuati i relativi e diversi adempimenti formalizzati nei confronti della Pubblica Amministrazione, utili a comprovare la regolarità del rapporto. In altri termini, rispetto a tali rapporti è possibile applicare la sanzione qualora non sia stata effettuata: 1) la comunicazione di cui all’art. 23 del D.P.R. n. 1124/1965 per le figure di cui all’art. 4, comma 1, n. 6 e 7, dello stesso decreto (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale ed anche non manuale; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale; 2) la comunicazione all’INPS-INAIL connessa all’attivazione di prestazioni di lavoro occasionale accessorio”....


Dr. Carlo Alberto Legittimo

LaPrevidenza.it, 14/06/2011

Documenti:
collavorazioni_familiari_legittimo.html


Commenta questa notizia

E' necessario essere Registrati e aver effettuato il login per poter commentare le notizie.





CONSULENZA ONLINE

Ultimo Post del:
20/05/2012 alle 13:27
Titolo:
Tagliando Invalidi
di:
Dariod

CANALI GIURIDICI
Economia
Notizie di cronaca
Diritto Comunitario
Leggi & Normative
News giuridiche in inglese
Diritto Commerciale
Economia
Fondi Pensione
News Giuridiche

Nome Utente
Password

Password
Dimenticata?




Newsletter informativa!
Registrati subito e ricevi, ogni luned́, il sommario delle news pubblicate nella settimana, direttamente nella tua casella e-mail!