Assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali. Produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo
(Inps, Circolare 23.6.2010 n. 78 )
Facendo riscontro all’esigenza di chiarimenti da parte delle sedi si precisa di seguito la nozione di “produttori di terzo e quarto gruppo” soggetti ad obbligo di assicurazione alla gestione speciale esercenti attività commerciale, anche con riferimento alla istituzione, da parte dell’ISVAP, del “Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi”. Come già affermato con circolare n. 12 del 22 gennaio 2004, l’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che “a decorrere dal 1° gennaio 2004, ai fini della tutela previdenziale, i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939 sono iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali”. Al riguardo è sorto il dubbio circa la possibile configurazione di una figura di “produttore libero” diversa da quella sopra richiamata, e pertanto non soggetta all’obbligo assicurativo nell’ambito della gestione speciale esercenti attività commerciali. Occorre innanzi tutto precisare che l’articolo 44 del D.Lgs. 269/2003, nel richiamarsi alle definizioni previste dal suddetto contratto collettivo, non fa salve le eventuali modifiche dello stesso. La tecnica legislativa utilizzata è quella
LaPrevidenza.it, 25/06/2010
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