Amministratori di società e doppia contribuzione: la contribuzione obbligatoria IVS deve essere versata solo nella gestione per la quale si svolge attività prevalente
(Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza 12.2.2010 n. 3240)
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Trento confermava la statuizione di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da P.G. nei confronti dell'Inps, per sentir dichiarare che non erano da lui dovuti i contributi alla Gestione Commercianti come socio d'opera, per il periodo 1997-2001 richiesti dall'Istituto con la cartella di pagamento notificata il 29 maggio 2003. Assumeva infatti di non essere tenuto a detta iscrizione in quanto già iscritto alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, avendo operato quale amministratore unico della società xxx srl. L'appellante parte privata aveva censurato la decisione di rigetto della domanda sostenendo non essere stato provato lo svolgimento, da parte sua, di mansioni e compiti diversi da quelli spettanti all'amministratore di società, essendosi limitato ad operare come vertice dell'azienda, avvalendosi di oltre 50 collaboratori ed operando ai meri fini dell'organizzazione e controllo a grandi linee del personale, oltre che alla stipula dei contratti con i soli fornitori principali.
LaPrevidenza.it, 15/03/2010
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