Prestazione invito domino e art. 2126 codice civile. Consenso presunto e tutela del lavoratore.
(Dott. Diego Venneri)
English Abstract
This paper examines the discipline of the article 2126 of Italian Civil Law Code.
Principally verifies the way in which Italian judges apply this discipline.
Analyzing the application field of this rules, focusing on the work relationship started without explicit agreement between worker and employer (c.d. Invito domino).
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L’articolo 2126, I comma del codice civile pone una regola di carattere retrospettivo ed eccezionale, in particolare, stabilisce che: “ La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione salvo che la nullità derivi dall’illiceità dell’oggetto o della causa”. Tale regime è eccezionale rispetto alle normali conseguenze della nullità che, secondo le regole civilistiche, non è sanabile ed è retroattiva. Nel rapporto di lavoro subordinato, invece, anche quando il contratto sottostante è nullo, restano salvi gli effetti prodotti e quindi, in particolare il trattamento retributivo e contributivo spettante al lavoratore per l’attività effettivamente prestata. La ratio di tal eccezionalità risiede nell’esigenza di fornire un’adeguata protezione al prestatore d’opera per tutto il tempo in cui le prestazioni lavorative sono state realmente eseguite. Dalla lettura della norma in esame si evidenzia come sia centrale la figura del contratto e come lo stesso, ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 2126, I comma, codice civile, seppur invalido, debba “esistere”....
Dott. Diego Venneri
LaPrevidenza.it, 18/07/2011