Nel giudizio di responsabilità penale le considerazioni del giudice vanno oltre il dato scientifico della perizia medico legale basato, in quanto tale, solo su asserzioni di scienza medica
(Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n. 1439 del 17 gennaio 2012 - Avv. Valter Marchetti)
PREMESSA
L’Autore Mattirolo, in Trattato di diritto giudiziario, 1931, Vol.II, pag. 886, scriveva: “ il bisogno di ricorrere a uomini esperti nei vari rami dello scibile umano ( dice il Saredo), per illuminare i giudici sopra fatti o questioni che esigono cognizioni particolari, si può dire che sia stato sentito dacché si ordinarono tribunali e procedimenti...Onde, con forme e regole diverse, troviamo la perizia in tutte le istituzioni giudiziarie antiche e moderne “. Tale considerazione induce a pensare che il giudice posto davanti a questioni di natura tecnica e/o scientifica, sia in sede penale che civile, spesso e volentieri, abbia necessità di ricorrere all’apporto di un esperto nella materia oggetto di causa. Venendo alla decisione in esame ed in particolare al tema della responsabilità medico sanitaria, è di evidenza notoria ormai da tempo che, spesso e volentieri, l’organo giudicante – al termine dell’iter processuale – arrivi a confezionare la sua decisione attorno al “modello peritale” cioè conformando, nella sostanza, la sua decisione giudiziaria alla conclusione “tecnico – scientifica “ del perito nominato d’ufficio. Di seguito soffermo la mia attenzione sulle peculiarità argomentative di una decisione di legittimità importante, che si tira fuori dal “canto ordinario” di questi ultimi anni, percorrendo davvero il solco dell’imprescindibile principio del libero convincimento del giudice, anche, anzi, forse è il caso di dire soprattutto, davanti alle- troppo spesso- accademiche e teoriche conclusioni tecnico scientifiche dei periti d’ufficio o dei consulenti esperti nominati dalle parti.....
Avv. Valter Marchetti, Foro di Savona
LaPrevidenza.it, 04/04/2012