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Share/Save/Bookmark Separazione e casa coniugale
(Corte di Cassazione Sez. I, Sentenza 4.11.2010, n. 22500 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi)

Dopo diverse diatribe giudiziarie - dovute alla mancata esecuzione da parte della ex degli accordi presi in sede di separazione riguardante l’assegnazione dell’immobile alla moglie quale abitazione coniugale con l’obbligo, nei confronti del marito, di pagare per intero il mutuo gravante sull’immobile e le spese ordinarie di condominio – il caso è approdato in Cassazione (Sentenza n. 22500/2010).


In effetti la casa era stata concordemente lasciata in conduzione alla moglie e “si deduce che in detto verbale la casa coniugale, per volontà delle parti, era stata assegnata alla “moglie e figli conviventi”, che all’epoca erano già maggiorenni, dovendosi intendere pertanto che i coniugi avevano inteso creare un autonomo diritto di abitazione in favore dei figli. A tale interpretazione, secondo il ricorrente, condurrebbe anche la clausola del verbale di separazione secondo la quale “le parti concordano di porre in vendita l’immobile secondo le modalità e i tempi stabiliti nella separata scrittura dagli stessi sottoscritta in data odierna”. Scrittura con la quale era stato stabilito: “il sig. G. G. conferisce alla sig.ra P. G. procura irrevocabile a trattare la vendita del su detto immobile a un prezzo non inferiore a lire 500.000.000 e comunque per il suo attuale valore di mercato, libera al rogito. La presente procura ha validità dalla data odierna sino al (…) e potrà essere eventualmente rinnovata con accordo di entrambe le parti (…)”. E nello  stesso verbale si conveniva che la stessa avrebbe  pagato per intero il mutuo gravante sull’immobile e le spese ordinarie di condominio. Venendo meno a quanto stabilito dagli accordi l’ex marito si è fatto carico delle rate e delle relative spese condominiali. Dal procedimento è emerso che lo stesso aveva omesso di pagare l’assegno di mantenimento pertanto  nella stessa sede si addiveniva ad una compensazione tra crediti e debiti.


 Dr.ssa Mariagabriella Corbi

LaPrevidenza.it, 03/12/2010

Documenti:
cass_22500_2010_corbi.html






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