Status di rifugiato: in assenza delle condizioni che lo hanno concesso, il diritto viene meno
(Cgce, 2.3.2010 - C-175/08, C-176/08, C-178/08, C-179/08)
«Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Qualità di “rifugiato” – Art. 2, lett. c) – Cessazione dello status di rifugiato – Art. 11 – Cambiamento delle circostanze – Art. 11, n. 1, lett. e) – Rifugiato – Timore infondato di persecuzioni – Valutazione – Art. 11, n. 2 – Revoca dello status di rifugiato – Prova – Art. 14, n. 2»
I ricorrenti nelle cause principali sono giunti in Germania nel corso del periodo 1999‑2002, e a tale paese hanno chiesto asilo.
A sostegno delle rispettive domande hanno fatto valere diversi motivi, che davano loro adito di temere di essere perseguitati in Iraq dal regime del partito Baas di Saddam Hussein. Il Bundesamt ha riconosciuto il loro status di rifugiati nel 2001 e nel 2002. Nel corso del 2004 e del 2005 il Bundesamt, considerata l’evoluzione della situazione in Iraq, ha avviato i procedimenti per la revoca dello status di rifugiato concesso agli interessati. In seguito ai detti procedimenti, esso ha effettivamente revocato lo status con decisioni adottate fra gennaio e agosto 2005. Con sentenze pronunciate fra luglio e ottobre 2005 i giudici amministrativi competenti hanno annullato le decisioni di revoca, affermando, in sostanza, che, tenuto conto della situazione estremamente instabile esistente in Iraq, non si poteva concludere che avesse avuto luogo un cambiamento duraturo e stabile della situazione tale da giustificare la revoca dello status di rifugiati. Aditi con impugnazione della Repubblica federale di Germania, i giudici amministrativi superiori competenti, con sentenze emesse nei mesi di marzo e agosto 2006, hanno annullato le pronunce di primo grado e respinto i ricorsi di annullamento avverso le decisioni di revoca. Riguardo ad un cambiamento sostanziale della situazione in Iraq, essi hanno ritenuto che i ricorrenti nelle cause principali fossero ormai al riparo dalle persecuzioni subite sotto il precedente regime e che non sarebbero stati esposti a nuove minacce di persecuzione, fortemente probabili, dettate da altri motivi. I ricorrenti nelle cause principali hanno proposto ricorsi in «Revision» (ricorso per cassazione) avverso le sentenze in parola dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), diretti ad ottenere la conferma delle decisioni di primo grado. Tale giudice reputa che la cessazione dello status di rifugiato occorra quando, da un lato, la situazione esistente nel paese di origine del rifugiato sia mutata in maniera profonda e duratura e le circostanze alla base del suo timore di persecuzione, sulla scorta delle quali è stato riconosciuto come rifugiato, siano cessate, e quando, dall’altro, l’interessato non debba temere di essere «perseguitato» ai sensi della direttiva per altri motivi. Ad avviso del giudice in parola l’espressione «protezione del paese», di cui all’art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva, ha il medesimo senso dell’espressione «protezione di detto paese» utilizzata all’art. 2, lett. c), della direttiva e fa riferimento unicamente alla protezione dalle persecuzioni. Pericoli di carattere generico non rientrerebbero nell’ambito né della protezione prevista dalla menzionata direttiva né della Convenzione di Ginevra. La questione se un rifugiato possa essere obbligato a tornare nel suo paese di origine allorché sussistono pericoli di carattere generico non potrebbe essere verificata nel contesto della cessazione dello status di rifugiato in applicazione dell’art. 73, n. 1, dell’AsylVfG. Tale esame potrebbe avere luogo solo in una fase ulteriore, al momento di stabilire se la persona interessata debba essere rimpatriata nel suo paese di origine. Il giudice del rinvio sottolinea che, sulla base di constatazioni effettuate nel corso del relativo procedimento di appello, i ricorrenti nelle cause principali non possono avvalersi degli effetti conseguenti ad atti di persecuzione antecedenti per rifiutare di tornare in Iraq. Tale giudice ne deduce l’impossibilità che dinanzi ad esso si facciano valere i «motivi imperativi» dovuti a precedenti persecuzioni di cui all’art. 73, n. 1, terza frase, dell’AsylVfG nonché all’art. 1, sezione C, n. 5, seconda frase, della Convenzione di Ginevra...
LaPrevidenza.it, 17/03/2010
Documenti: