Prestazioni Previdenziali: difetto di motivazione della sentenza e dissenso diagnostico
(Cassazione, Sentenza 5.10.2010 n. 20715)
M.P. Si rivolse al giudice del lavoro di Lecce per ottenere l’indennità di accompagnamento ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 e della L. 11 febbraio 1980, n. 18. Accolta la domanda con decorrenza 1.11.05, proponeva appello l’assicurata contestando l’accertamento del c.t.u. E chiedendo il riconoscimento del diritto dalla data della domanda amministrativa. La Corte di appello di Lecce, disposto il rinnovo della consulenza, con sentenza del pubblicata il 29.9.08 condivideva il giudizio medico- legale espresso dall’ausiliare e, rilevata la corrispondenza del suo giudizio con quello espresso nel giudizio di primo grado, rigettava l’impugnazione. Con il ricorso ora in esame l’attrice chiedeva la cassazione della sentenza di appello per i seguenti motivi: a) carenza di motivazione a proposito dell’accertamento dello stato patologico dell’assicurata ai fini dello spostamento della decorrenza del diritto alla prestazione; b) violazione della L. n. 18 del 1980, art. 1 e della L. n. 508 del 1988, art. 1, circa l’accertamento delle condizioni soggettive richieste per la concessione della prestazione. L’INPS ed il Ministero dell’Economia e Finanze si difendevano con controricorso. Il Comune di X, cui pure era notificato il ricorso, non svolgeva attività difensiva...
LaPrevidenza.it, 22/10/2010
Documenti: