Area professionisti Partners Collabora Community 11/02/2012 17:57:32


ARGOMENTI
Codice civile
Amianto
Ammortizzatori Sociali
Assistenza
Contributi
Diritto Canonico
Diritto Sanitario
Diritto sindacale
Gestione separata Inps
Infortunistica
Lavoro
Leggi e Normative
Legislazione comunitaria
Pensioni
Premi Inail
Previdenza Complementare
Risarcimento del danno
Famiglia e minori
Pubblico Impiego

SERVIZI E UTILITA'
Notiziario Giuridico
FAQ
Aggiornamento giuridico
Contatti di Redazione


Sito del giorno
Home Codice civile Amianto Ammortizzatori Sociali Assistenza Contributi Previdenza Complementare










Share/Save/Bookmark Non vi è elusione degli ordini del giudice tra ex coniugi quando l’evento è occasionale
(Cassazione, Sez. VI, penale, 18.3.2010, n. 10701 - D.ssa Mariagabriella Corbi)

La Corte di Cassazione con sentenza n. 10701 del 18 marzo 2010 ha annullato la condanna comminata ad una madre, rea per aver impedito all'ex marito di vedere la figlia (affetta da mal di denti) ed accusata di elusione l’ordinanza del giudice della separazione, ai sensi dell'art. 388, comma 2, c. p.


I Supremi Giudici si sono pronunciati con “il fatto non sussiste” perché dalla sentenza di merito, non è emerso alcun elemento riconducibile all’accusa mossa di elusione del provvedimento, come atto diretto “a vanificare lo scopo del provvedimento stesso, in particolare, incidendo in maniera sensibile sulla qualità` della prosecuzione dei rapporti tra il genitore non affidatario e il figlio minore, alterando concretamente l'equilibrio che e` stato individuato nel provvedimento giudiziario e quindi la frustrazione delle legittime pretese del genitore non affidatario”. La fortuita coincidenza  d’inosservanza dell’omologa di separazione non e`, da sola, idonea ad avanzare l’accusa di l'elusione del provvedimento.


L’art. 155 c.c., comma terzo, prevede che:


1.     Il genitore affidatario, pur obbligato a consentire l'esercizio del diritto di visita da parte dell'altro genitore secondo le prescrizioni stabilite dal giudice, qualora venga a trovarsi in una concreta situazione di difficoltà determinata dalla resistenza (o dal disagio, psico-fisico) del minore, essendo egli nello stesso tempo tenuto a garantire la crescita sana ed equilibrata del minore. Egli ha in ogni momento il diritto-dovere di assicurare massima tutela all'interesse preminente del minore, ove tale interesse, per la naturale fluidità di ogni situazione umana, non sia potuto essere tempestivamente portato alla valutazione del giudice civile


2.     La massima condivisa è che l’evento occasionale d’inosservanza delle modalità - temporali, logistiche, o in senso lato – inerenti le articolazioni di visita ai minori non sia determinante a concretizzare l'elusione del provvedimento, ameno che si tratti di inosservanza reiterata.


 Mariagabriella CORBI


 Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare

LaPrevidenza.it, 08/05/2010

Documenti:
cass_10701_2010.html


Commenta questa notizia

E' necessario essere Registrati e aver effettuato il login per poter commentare le notizie.





CONSULENZA ONLINE

Ultimo Post del:
31/01/2012 alle 12:48
Titolo:
Re: Totalizzazione o ricongiunzione contributiva
di:
Daniele

CANALI GIURIDICI
Economia
Notizie di cronaca
Diritto Comunitario
Leggi & Normative
News giuridiche in inglese
Diritto Commerciale
Economia
Fondi Pensione
News Giuridiche

Nome Utente
Password

Password
Dimenticata?




Newsletter informativa!
Registrati subito e ricevi, ogni luned́, il sommario delle news pubblicate nella settimana, direttamente nella tua casella e-mail!