Area professionisti Partners Collabora Community 22/05/2012 02:41:13


ARGOMENTI
Amianto
Ammortizzatori Sociali
Assistenza
Codice civile
Contributi
Diritto Canonico
Diritto Sanitario
Diritto sindacale
Gestione separata Inps
Infortunistica
Lavoro
Leggi e Normative
Legislazione comunitaria
Pensioni
Premi Inail
Previdenza Complementare
Risarcimento del danno
Famiglia e minori
Pubblico Impiego

SERVIZI E UTILITA'
Notiziario Giuridico
FAQ
Aggiornamento giuridico
Contatti di Redazione


Sito del giorno
Corte Costituzionale
Sito ufficiale, offre una banca dati con le pronunce integrali dal 1999 e le massime dal 1956. Presenti inoltre il testo della Carta Costituzionale, delle leggi di rilevanza costituzionale e delle relazioni annuali.
Home Amianto Ammortizzatori Sociali Assistenza Codice civile Contributi Previdenza Complementare










Share/Save/Bookmark Lo straniero perseguitato o che subisce trattamenti inumani non può essere espulso
(Cassazione, Sezione I civile, Ordinanza 3.5.2010 n. 10636 - Avv. Dario Belluccio, Avv. Iside Gjergji)

Il Giudice di Pace di Bari ha annullato il decreto di espulsione della locale Prefettura con un articolato provvedimento che richiama, in particolare, la sentenza della Corte Cost. 105/2001 ("Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell'immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultare minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani"), nonchè la recentissima sentenza (riportata in allegato) n. 10636 del 03.05.2010 della Corte di Cassazione ("La situazione giuridica soggettiva dello straniero che richieda il permesso di soggiorno per motivi umanitari...gode quanto meno della garanzia costituzionale di cui all'art. 2 della Cost., sulla base della quale, anche ad ammettere, sul piano generale, la possibilità di un bilanciamento con altre situazioni giuridiche costituzionalmente tutelate...esclude che tale bilanciamento possa essere rimesso al potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, potendo, eventualmente, essere effettuato dal solo Legislatore, nel rispetto dei limiti costituzionali").
Il ricorrente è un cittadino straniero coinvolto nella nota rivolta di Rosarno, scoppiata ad inizio gennaio 2010.
Da lì fu tradotto in Bari, presso il Cie, dalla polizia e, pur con tutte le difficoltà del caso, riuscì a sporgere denuncia/querela nei confronti delle persone che lo avevano sfruttato in Rosarno e, comunque, a richiedere un permesso di soggiorno ex art. 18 T.U. Immigrazione (motivi di protezione sociale) o per motivi di protezione umanitaria o di giustizia.
E' bene ricordare, comunque, che l'art. 18 T.U. Immigrazione non richiede necessariamente la denuncia o la collaborazione con gli organi di polizia o con l'autorità giudiziaria da parte della vittima di violenza e/o sfruttamento ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. Tanto è stato confermato anche dalla Circ. prot. 11050/M(8) del 28.05.2007 del Ministero dell'Interno, richiamata anche da successivi provvedimenti amministrativi specifici in materia di sfruttamento lavorativo e, in particolare, dello sviluppo di tale fenomeno nell'ambito del lavoro stagionale (agricolo o meno).
Il Giudice di Pace di Bari ha ritenuto che, benchè non sia suo compito provvedere in merito alla concessione o meno del permesso di soggiorno ex art. 18 T.U. Immigrazione, la concreta situazione soggettiva verificata in fattispecie "abilita il ricorrente a chiedere un permesso di soggiorno per motivi sociali, ex art. 18 D.Lgs. 286/98 e, in ogni caso, a richiedere l'applicazione, nei suoi confronti, della misura del divieto di espulsione di cui al successivo art. 19 del Testo Unico surrichiamato" e che, invocata la tutela di cui al citato art. 18, "il Magistrato non può sottrarsi alla "iusdicere" quado i provvedimenti dell'autorità amministrativa abbiano vanificato o non considerato la portata della posizione soggettiva di cui è titolare il ricorrente, anorchè in ipotesi negativa, contenente un precetto negativo delle condizioni previste nell'articolo summenzionato".
Sono ancora diverse decine i cittadini stranieri coinvolti nelle vicende di Rosarno ed attualmente trattenuti presso il C.I.E. di Bari che attendono un provvedimento da parte dei competenti Giudici di Pace o, comunque, una risposta in merito alla richiesta di permesso di soggiorno avanzata ai competenti organi amministrativi. In caso contrario, potrebbero essere anche rimpatriati.
 
Avv. Dario Belluccio
Avv. Iside Gjergji

LaPrevidenza.it, 25/05/2010

Documenti:
CASS_10636_2010.html
gdp_bari_ord_812_2010.pdf


Commenta questa notizia

E' necessario essere Registrati e aver effettuato il login per poter commentare le notizie.





CONSULENZA ONLINE

Ultimo Post del:
20/05/2012 alle 13:27
Titolo:
Tagliando Invalidi
di:
Dariod

CANALI GIURIDICI
Economia
Notizie di cronaca
Diritto Comunitario
Leggi & Normative
News giuridiche in inglese
Diritto Commerciale
Economia
Fondi Pensione
News Giuridiche

Nome Utente
Password

Password
Dimenticata?




Newsletter informativa!
Registrati subito e ricevi, ogni luned́, il sommario delle news pubblicate nella settimana, direttamente nella tua casella e-mail!