La ricchezza individuale preesistente al matrimonio non rientra nella comunione dei beni
(d.ssa Mariagabriella Corbi)
Con sentenza n. 10855 depositata lo scorso 5 maggio, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da una donna che aveva agito contro i figli di primo letto del marito, defunto, al fine di ottenere il 50% dei titoli e denari depositati dall'estinto, sull'assunto che la stessa aveva col marito un regime di comunione legale dei beni. Tali beni erano stati depositati dal marito presso una banca di Bergamo, per un ammontare di quasi 2 milioni di euro. La donna, sposata in seconde nozze con l'uomo e perciò non legata ai figli del marito da un rapporto di parentela, fondava la sua pretesa sul fatto che i suoi beni e quelli del coniuge erano in comunione legale. I Supremi Giudici, constatando che i beni oggetto della disputa erano beni personali del defunto, preesistenti al matrimonio, ha negato il diritto della donna di ottenere la metà di quei soldi, affermando che qualora uno dei due coniugi in comunione legale acquisti un bene usando un altro bene ad esso appartenente prima del matrimonio, l'acquisto non potrà essere incluso nella comunione legale. In presenza di presunzioni gravi precise e concordanti ed ai sensi della lettura degli articoli 177 e 179 del Codice civile, il diritto invocato non rientra nella comunione legale. Infatti i Giudici di Cassazione hanno spiegato che, pur in assenza di una specifica dichiarazione di esclusione, le circostanze in oggetto fornivano la obiettiva certezza della natura personale del denaro.
Una volta celebrato il matrimonio, salvo patto contrario, fra marito e moglie si applica il regime di comunione dei beni.
Questa regola generale può essere però derogata con appositi atti da parte dei coniugi che possono così modificare il regime della comunione e optare per la separazione. In entrambi i regimi è prevista anche la variante di costituire un fondo patrimoniale di garanzia con destinazione vincolata.
L'articolo 177 stabilisce che tutti i beni acquistati nel corso del matrimonio da uno o da entrambi i coniugi debbano essere considerati di proprietà comune, con l’eccezione di quelli acquistati prima del matrimonio, che restano proprietà individuale anche in regime di comunione dei beni, dei beni strumentali all’esercizio di una professione e i redditi da lavoro la cui titolarità è personale......
Mariagabriella CORBI - Fonte: Il Sole 24 Ore
Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare
LaPrevidenza.it, 16/05/2010
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