L'insegnante non di ruolo ha diritto alla piena retribuzione in caso di maternità e di malattia del figlio
(Cassazione, Sezione civile Sentenza 22.7.2010 n. 17234)
Con sentenza n. 124/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Arezzo, in accoglimento della domanda proposta da C.K. nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dichiarava che la C., per i periodi di astensione per maternità obbligatoria e facoltativa goduti tra l'(OMISSIS) (nonchè per gli ulteriori otto giorni di congedo per malattia del bambino goduti nel maggio 2002) aveva diritto all'intera retribuzione e condannava il Ministero al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive rispetto agli importi effettivamente corrisposti (ragguagliati all'80% della retribuzione per il periodo di astensione obbligatoria ed al 30% per il periodo di astensione facoltativa). Avverso la detta sentenza proponeva appello il detto Ministero chiedendone la riforma, con il rigetto della domanda. In sostanza l'appellante sosteneva che l'art. 11 del ccnl del comparto scuola del 15-3-2001, applicato dal primo giudice non trovava applicazione per il personale a tempo determinato, come la appellata, per la quale, viceversa, era ancora vigente la disciplina dell'art. 25 del ccnl del 4-8-1995. La C. si costituiva e resisteva al gravame. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza depositata il 6-6-2006, rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese. In sintesi la Corte territoriale rilevava che la espressa differenziazione di disciplina tra personale a termine e personale di ruolo, contenuta nel ccnl del 1995 non si rinveniva più nel ccnl del 2001, per cui era ragionevole ritenere che le parti collettive avessero in tal modo inteso estendere il trattamento di miglior favore anche al personale a termine. Tale estensione, evincibile già nella formulazione dell'art. 11 del ccnl 2001, era stata poi chiaramente esplicitata con l'art. 19, comma 14, del ccnl del 24-7-2003, proprio per rendere indiscutibile la volontà delle parti.
LaPrevidenza.it, 02/08/2010
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